
Fra i provvedimenti pi๠rilevanti, si ricordano l’abolizione delle tariffe minime e il divieto agli Ordini di imporre limiti al diritto dei professionisti di farsi pubblicità .

Fra i provvedimenti pi๠rilevanti, si ricordano l’abolizione delle tariffe minime e il divieto agli Ordini di imporre limiti al diritto dei professionisti di farsi pubblicità .

Nell’ipotesi di intese e abusi di posizione dominante, come accennato in precedenza, l’intervento dell’Authority èsuccessivo: qualora infatti il Garante abbia notizia di una possibile violazione, apre un fascicolo d’indagine.

Si puಠverificare il caso che esse si mantengano giuridicamente distinte ma una acquisisca partecipazioni di controllo dell’altra e quindi si crei un gruppo; oppure che due società distinte creino una joint-venture cui delegare l’attività in quel settore; o ancora, avviene una fusione: le due o pi๠società scompaiono dando vita ad un unico nuovo soggetto (fusione pura) oppure una di esse assorba le altre al proprio interno (fusione per incorporazione).

Questo per non porre troppi paletti agli interventi del Garante: si èvoluto, cioà¨, evitare che una norma troppo dettagliata potesse togliere dalle competenze dell’Authority determinate situazioni concrete altrettanto rilevanti.

La legge italiana si pone con un raggio d’azione residuale: esistono infatti tre grandi tipologie di atti perseguiti (le intese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni), e per tutti e tre i casi l’eventuale superamento di certi limiti fa scattare la competenza delle autorità antitrust dell’Unione Europea.