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Inapplicabilità  studi di settore deve essere provata dal contribuente

La Corte di Cassazione con la sentenza n.10556 del 25 giugno 2012 ha stabilito che spetta al contribuente provare la sussistenza delle condizioni che giustificano l’esclusione della propria impresa dall’area dei soggetti a cui sono applicabili gli studi di settore, qualora l’Agenzia delle Entrate proceda alla rettifica della dichiarazione dei redditi utilizzando la procedura di accertamento mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore.

SANZIONI STUDI DI SETTORE DOPO MANOVRA FINANZIARIA 2011

Secondo i giudici di legittimità , infatti, la procedura utilizzata in tal caso dall’amministrazione finanziaria si basa su un sistema di presunzioni semplici. Tali presunzioni devono poi essere accertate in sede di contraddittorio con il contribuente, in modo tale da poter avere un quadro pi๠chiaro sulla realtà  economica della singola impresa i cui ricavi abbiano evidenziato una significativa incoerenza con la normale redditività  delle imprese operanti nel medesimo settore e aventi analoghe dimensioni.

RETROATTIVITà€ PARAMETRI E STUDI DI SETTORE

Nel caso di specie, in particolare, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dal contribuente e ha confermato l’avviso di accertamento, in quanto in sede di contraddittorio questi non aveva adeguatamente ottemperato all’onere di fornire idonee e specifiche giustificazioni alle proprie argomentazioni, limitandosi ad affermare, in modo generico, che il minor reddito dichiarato era riconducibile alla natura prettamente agricola del paese in cui egli esercitava la sua attività  e alla presenza di un grande supermercato nelle vicinanze.