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Casse di previdenza e fondi pensione

Casse di previdenza e fondi pensione, come funziona il credito d’imposta? A questa domanda ha dato una risposta il fisco attraverso il suo sito ufficiale FiscoOggi. Tutte le informazioni sono contenute nella circolare 14/E del 27 aprile 2016. Ecco la sintesi offerta dal sito informativo dell’Erario. 

La legge di Stabilità  ha introdotto un credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, al fine di incentivare l’investimento in alcune attività  a carattere finanziario a medio o lungo termine. Ecco cosa spetta alle casse di previdenza e ai fondi pensione.

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Casse di previdenza

Nello specifico, alle casse di previdenza èriconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20% (articolo 1, comma 91, della legge 190/2014).
I proventi percepiti devono perಠessere assoggettati alle ritenute e alle imposte sostitutive “effettivamente” e devono essere investiti in determinate attività  a carattere finanziario a medio o lungo termine. Il credito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi nè alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap. Non rileva, inoltre, nè ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa nè della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa. Potrà  essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti previsti. Non sarà  inoltre vincolato al rispetto dei limiti di compensabilità  previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 e dall’articolo 34 della legge 388/2000.

Fondi pensione

Spetta, invece, a favore dei fondi pensione, un credito d’imposta nella misura del 9% del risultato netto maturato, assoggettato “effettivamente” all’imposta sostitutiva del 20% in ciascun periodo di imposta, a condizione che l’ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito nelle attività  di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate in sede di attuazione (comma 92).