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Stop all’ASPI per lavoratori sospesi

Il direttore dell’INPS ha spiegato in un recente messaggio che l’indennità  di disoccupazione per i lavoratori sospesi, introdotta dalla legge Fornero, non sarà  pi๠erogata a partire dal 24 settembre 2015. Ecco la comunicazione ufficiale e la platea dei destinatari. 

Indennità  di disoccupazione ASpI lavoratori sospesi di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92, articolo 3, comma 17. Abrogazione dal 24 settembre 2015.

Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) èstato abrogato l’articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Di conseguenza – su parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – l’Istituto non potrà  pi๠erogare prestazioni di “indennità  di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del predetto decreto.

Per quanto riguarda le richieste di “indennità  di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi”, per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura INPS, al momento della liquidazione delle suddette indennità , automaticamente prenderà  in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015, ultimo giorno di vigenza della normativa.

Le richieste di “indennità  di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” potranno essere presentate, al pi๠tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015 (ultimo giorno utile di sospensione per il quale èpossibile erogare l’indennità  di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi). Resta fermo il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015, pertanto, l’Istituto erogherà  la prestazione in argomento sulla base della data di presentazione delle richieste entro il predetto limite.