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Negozio giuridico e il patto di famiglia (prima parte)

negozio giuridico

Per molti decenni, il nostro ordinamento ha stabilito una regola ferrea in tema di successioni: l’unico istituto con il quale èpossibile disporre dei propri beni dopo la morte èil testamento. Qualunque altro negozio giuridico èradicalmente nullo, senza eccezioni.

Questa regola ha perಠtrovato una deroga due anni e mezzo fa, con lo sviluppo di un negozio giuridico del tutto nuovo, il patto di famiglia, oggi regolato negli articoli dal 768-bis al 768-octies del Codice Civile, introdotti con la legge 55 del 2006. Si tratta di un contratto il cui contenuto èmolto preciso: mentre infatti con il testamento il defunto puಠdisporre liberamente di tutti i suoi beni e diritti, anche non patrimoniali, il patto di famiglia risponde invece ad una ratio ben specifica.


Si tratta, infatti, di evitare che un’azienda posseduta da un capofamiglia finisca dopo la morte di quest’ultimo per perdere la sua competitività  a causa della presenza di pi๠coeredi, magari incompetenti o disinteressati alla sua prosecuzione.
Il principio del patto di famiglia èapplicabile anche quando l’oggetto del negozio giuridico sia la partecipazione in una società , ma in genere dovrebbe trovare applicazione soprattutto nell’ambito delle imprese individuali.


Per consentire al capofamiglia di lasciare la sua ditta in buone mani, la legge gli consente dunque di sfruttare questo strumento per contrattare subito cosa avverrà  dell’azienda dopo la sua morte, lasciando che essa sia sottratta alle ordinarie forme di successione e sia invece lasciata ad uno o pi๠discendenti predeterminati.
In pratica, il capofamiglia e tutti i futuri eredi si accordano per stabilire chi di loro succederà  nella titolarità  nell’azienda.

Perchè questo sia ammissibile senza ledere i diritti di nessuno, tuttavia, la legge impone il rispetto di alcuni vincoli ineludibili.