Nell’articolo precedente, abbiamo definito i requisiti per l’istanza per l’assegno riservato al nucleo familiare senza però chiarire cosa s’intende..

Il nucleo familiare è composto in prima battuta da: il richiedente; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, nonché quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e quelli avuti in affidamento) di età inferiore ai 18 anni, oppure maggiorenni ma inabili a qualsiasi attività lavorativa; i nipoti (di nonno o nonna) minorenni mantenuti dal richiedente.
Possono essere fatti rientrare nel nucleo familiare, inoltre, anche i fratelli, le sorelle e i nipoti (di zio o zia), purché siano minorenni oppure maggiorenni inabili, e che in tutti i casi siano orfani e non abbiano diritto alla pensione di reversibilità e agli altri trattamenti per i superstiti.
Infine, possono rientrare nel computo anche i figli fra i 18 e i 21 anni non inabili, purché studenti o apprendisti, ma solo da parte delle famiglie con almeno quattro figli di età inferiore ai ventisei anni.
Se tutti i requisiti descritti sono rispettati, dunque, è possibile presentare l’istanza all’INPS.
Se essa viene accettata, l’assegno – di entità variabile e rideterminata ogni anno – è erogato direttamente in busta-paga per i lavoratori subordinati (ovviamente il datore potrà rivalersi abbattendo i contributi da versare all’Istituto), mentre se il richiedente appartiene ad una delle altre categorie ammesse l’assegno viene inviato direttamente a lui, normalmente tramite bonifico bancario.
Come si vede, dunque, il termine “assegno†è in realtà improprio, dato che nessun documento del genere viene materialmente emesso nella grande generalità dei casi.
Resta da dire che il pagamento può avvenire anche a favore del coniuge del richiedente per conto di quest’ultimo, purché tale coniuge non sia a propria volta titolare di analoga indennità .