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Documenti per la domanda di maternità 

In Italia si fanno pi๠di un figlio da sempre, ovvero il nostro governo ha sempre lasciato piena libertà  agli individui di far crescere la famiglia. Niente a che vedere con la politica del figlio unico cinese. Di fatto il sistema lavorativo non agevola le mamme e i papà . L’unico diritto che sembra inalienabile èquello alla maternità . Come fare domanda?

Una volta scoperta la gravidanza, la donna lavoratrice deve produrre una particolare documentazione, con l’aiuto del sistema sanitario nazionale, da inviare al datore di lavoro e all’INPS per avere accesso alle prestazioni economiche legate alla maternità , nonchè per chiedere l’astensione dal lavoro. Il riferimento normativo èquello del Testo Unico su maternità  e paternità .

Vogliamo andare incontro alle donne che si trovano nelle condizioni di chiedere il trattamento di maternità , indicando di seguito i documenti da produrre per la domanda:

1. Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all’articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennita’ di maternita’ il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

1-bis.  A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità  e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.

2. La lavoratrice e’ tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis. La trasmissione all’INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità  e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-ter. Le modalità  di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal duecento settantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l’obbligo per la lavoratrice di consegnare all’INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonchè la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.