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Compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

Tra i soggetti responsabili o coinvolti nella sicurezza sul lavoro figura il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), che in base a quanto previsto dagli artt. 47-50 del D.Lgs. n. 81/08 deve essere eletto o designato in tutte le aziende.

In particolare, nelle aziende fino a 15 dipendenti deve essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, mentre nelle aziende con pi๠di 15 dipendenti deve essere eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali interne all’azienda oppure, in mancanza di queste, direttamente dai lavoratori al loro interno.


Nelle aziende fino a 200 lavoratori deve esserci un rappresentante, nelle aziende fino a 1.000 lavoratori devono esserci tre rappresentanti e nelle aziende oltre i 1.000 lavoratori devono esserci sei rappresentanti.

Per quanto riguarda i compiti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve accedere ai luoghi di lavoro, deve consultare i documenti di valutazione e il registro degli infortuni; deve promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione; deve formulare osservazioni in occasione delle visite effettuate dalle autorità  competenti; deve ricorrere alle autorità  competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione siano insufficienti; deve partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione; deve avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuali.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, inoltre, deve ricevere una formazione adeguata e deve ricevere informazioni dal Servizio di Prevenzione, inoltre èconsultato sulla valutazione dei rischi, sulla realizzazione dei programmi di prevenzione, sull’organizzazione della formazione e sulla designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione.