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Il CdM modifica i “voucher lavoro”

I voucher per il lavoro accessorio sono stati fraintesi per cui il consiglio dei ministri ha deciso di modificarne l’uso e la sostanza attraverso una modifica del Jobs Act. Ecco il comunicato del ministero del lavoro. 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato oggi, in via preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai cinque decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, cosiddetta Jobs Act.

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In particolare, sul Decreto legislativo n. 81 del 2015, le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono essenzialmente due. La prima punta a garantirne la piena tracciabilità , mutuando la procedura già  utilizzata per tracciare il lavoro intermittente. La seconda modifica, esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente.

Il commento del Ministro Poletti, a conclusione del Consiglio dei Ministri, èstato chiaro:

“La misura che consente una piena tracciabilità  dei voucher, conferma il nostro impegno a combattere ogni forma di illegalità  e di precarietà  nel mercato del lavoro e a colpire tutti i comportamenti che sfruttano il lavoro ed alterano una corretta concorrenza tra le imprese”.

A seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, i committenti – imprenditori non agricoli o professionisti – che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, saranno obbligati a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione di lavoro accessorio, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione stessa. I committenti imprenditori agricoli saranno tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità , i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 7 giorni.

Il comunicato prosegue spiegando che l’attività  di modifica sarà  affiancata da un incremento delle attività  di vigilanza.