Il condono “tombaleâ€Â non è valido per i redditi prodotti all’estero: la novità arriva dopo che la Corte di cassazione, ha affrontato il contenzioso creatosi con un contribuente il quale rivendicava di non essere tenuto a dichiarare in Italia i redditi percepiti all’estero, in quanto cittadino straniero in conseguenza del trasferimento, della propria residenza anagrafica nel principato di Monaco.
Il ricorso è stato inizialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale, che ha dichiarato che i redditi “risultano tassati in Italia con la dichiarazione dei redditi alla medesima stregua e cumulativamente e non potevano non comprendere anche i proventi professionali prodotti all’esteroâ€.
Secondo la Corte, i redditi conseguiti all’estero sono esclusi dall’articolo 9, comma 1, della legge 289/2002: “Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui all’art. 8 co. 5, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8 secondo le modalità ivi indicateâ€. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all’estero con qualunque modalità , è dovuta un’imposta sostitutiva di quelle indicate al co. 1 pari al 6 per centoâ€
Era già stata l’Agenzia delle Entrate con le circolari 12/2003 e 25/2003, a sottolineare che il condono “tombale†non ha effetto per i redditi conseguiti in un altro Stato, fornendo nel contempo utili informazioni in merito alla nozione da attribuirsi ai “redditi conseguiti all’esteroâ€. L’ordinanza non chiarisce invece il requisito temporale secondo cui il domicilio deve essere individuato in Italia per “la maggior parte del periodo di impostaâ€.