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Diritto di assemblea dei lavoratori

Lo Statuto dei lavoratori all’art.2 riconosce il diritto dei lavoratori a riunirsi in assemblea all’interno dei luoghi di lavoro nel limite di 10 ore all’anno per ciascun singolo lavoratore, anche se tale limite puಠessere innalzato da specifiche disposizioni previste dal Contratto collettivo nazionale di riferimento.

Tali ore devono essere retribuite, quindi da questo punto di vista ècome se il lavoratore stesse svolgendo la propria attività  lavorativa. Durante la partecipazione alle riunioni, tuttavia, i lavoratori hanno l’obbligo di garantire la continuità  delle prestazioni lavorative indispensabili nelle unità  operative di appartenenza.

I lavoratori hanno inoltre l’obbligo di comunicare all’ufficio gestione del personale il giorno e l’ora stabiliti per la convocazione dell’assemblea, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione alla riunione di dirigenti sindacali esterni. I singoli responsabili delle unità  produttive dovranno inoltre comunicare all’ufficio gestione del personale i nominativi dei lavoratori che partecipano all’assemblea e le ore di partecipazione di ciascuno di questi.

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Nel caso in cui l’amministrazione dovesse rilevare la necessità  di attuare uno spostamento della data dell’assemblea deve darne comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali promotrici entro 48 ore prima dell’inizio della riunione. Ovviamente deve trattarsi di condizioni eccezionali e motivate.

Le riunioni possono coinvolgere la totalità  dei lavoratori o solo parte di essi e sono indette singolarmente o congiuntamente dalla rappresentanze sindacali aziendali e dalle r.s.u. nell’unità  produttiva. L’ordine del giorno deve necessariamente riguardare materie d’interesse sindacale e del lavoro.