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Regolamento società  tra professionisti

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Nei giorni scorsi èstato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 8 febbraio 2013 n. 34, avente ad oggetto il regolamento in materia di società  per l’esercizio di attività  professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ovvero il regolamento delle cosiddette società  tra professionisti (STP).

La pubblicazione del regolamento, ricordiamo, fa seguito alla legge 183/2011, che nell’introdurre le società  tra professionisti demandava ad un apposito regolamento ministeriale attuativo la disciplina di alcuni aspetti, tra cui le norme di incompatibilità  per i soci, i requisiti professionali e l’osservanza del codice deontologico.


Il punto di partenza per la costituzione di una società  tra professionisti èdato dall’atto costitutivo, che deve obbligatoriamente prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività  professionale da parte dei soci. La denominazione sociale della società  tra professionisti deve contenere sempre l’indicazione di società  tra professionisti o STP, mentre non esiste alcun vincolo o limite per la scelta della forma societaria.

I soci professionisti devono possedere i requisiti di onorabilità , non aver riportato condanne, non essere stati cancellati dal proprio ordine o albo per motivi disciplinari e non possono far parte di pi๠società  tra professionisti. Sia i soci che la società  devono rispettare le norme deontologiche dell’albo o dell’Ordine di appartenenza a cui risulta iscritta la società , inoltre la società  tra professionisti deve essere iscritta nel registro delle imprese.

Il regolamento prevede inoltre che all’interno della società  le decisioni debbano essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei soci, ne deriva quindi il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.