Proseguendo nella compilazione del Modello I1, occorre prestare attenzione al quarto riquadro, dove occorre indicare la ditta che si intende impiegare...
Questa è definita come la denominazione con cui l’impresa si presenta nei confronti dei terzi, e che dovrà comparire nelle fatture e in ogni altro documento emesso o riferito all’impresa.
La ditta deve essere caratterizzata da verità e novità.
Il principio di verità comporta che in essa compaia almeno il cognome, o la sigla dell’imprenditore.
Ciò significa che l’impresa del signor Mario Rossi dovrà contenere nella ditta una delle seguenti diciture: “Rossi”, “Ma.Ros.”, “Ros.Ma.”.
Il principio di verità subisce una deroga qualora l’azienda passi in altre mani: gli eredi o il cessionario possono mantenere la ditta originale (in caso di cessione serve però il consenso del cedente).
Oltre a quest’informazione inderogabile, la ditta può contenere ogni altra parola, anche di fantasia, purché non sia tale da ingannare i terzi sull’attività svolta: la pasticceria del signor Rossi non potrà mai avere come ditta “Mobilificio di Mario Rossi”.
La ditta, inoltre, non può contenere espressioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume.
Secondo il principio di novità, invece, non si può usare una ditta uguale o comunque molto simile a quella di un’altra impresa esistente, tale che per l’attività svolta o il mercato in cui si opera il terzo in buona fede possa essere tratto in confusione.
In caso di eccessiva similitudine fra due ditte, sarà l’imprenditore che l’ha registrata per seconda a dover modificare la propria per differenziarla.
È da notare che la ditta, come gli altri segni distintivi dell’azienda, è tutelata dalle norme sulla concorrenza sleale.
Perciò, chi utilizza una ditta già propria di altra impresa può essere chiamato non solo a modificare la propria ma anche a risarcire gli eventuali danni subiti dal concorrente.
Giuseppe