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Lavoratori addetti alla prevenzione e alla lotta degli incendi

In tema di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera B, del D.Lgs. 81/08, ha l’obbligo di provvedere alla designazione degli addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, nonchè di evacuazione in caso di pericolo immediato.

Nel dettaglio, il datore di lavoro deve anzitutto provvedere ad organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione delle emergenze, dopodichè deve provvedere a designare i lavoratori incaricati di attuare tutte le misure di emergenza.


Tali lavoratori non possono rifiutare la designazione, salvo il caso in cui sussista un giustificato motivo, e dovranno essere adeguatamente formati. Al riguardo il D.M. 10 marzo 1998 indica i contenuti minimi della formazione per gli addetti aziendali all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza.

Il datore di lavoto ha inoltre l’obbligo di informare tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave e immediato riguardo alle misure predisposte e ai comportamenti da adottare; deve programmare interventi e dare le opportune istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato, smettano di svolgere la loro attività  e si mettano al sicuro, abbandonando il posto di lavoro.

Ciascun lavoratore deve inoltre essere istruito in maniera tale da essere in grado di prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di un eventuale pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone qualora risulti impossibile contattare il competente superiore gerarchico.