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Versamento dell’Iva sui carburanti, arriva il codice tributo

Arriva il codice tributo per il versamento dell’Iva sui carburanti come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 per contrastare le frodi nel settore oli minerali. 

Sarà  in pratica necessario versare l’Iva con modello F24 Elide senza la possibilità  di poter pagare l’Iva tramite compensazione.

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Vengono perಠesonerati dall’obbligo di versamento dell’Iva tutti gli operatori che rispettino alcuni requisiti di affidabilità  e il DM del 13 febbraio prevede anche la possibilità  di poter effettuare l’estrazione dei carburanti dal deposito fiscale senza versamento Iva presentando idonea garanzia all’Agenzia delle Entrate.

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, i riferimenti del modello F24 con il quale èstato effettuato il versamento, dovranno essere indicati all’interno del documento di accompagnamento.

La ricevuta del versamento dovrà  poi essere consegnata in originale al gestore per accertare l’effettivo adempimento degli obblighi fiscali.

Il versamento dell’Iva va effettuato con il modello F24 Elide con il seguente codice tributo:

“6044” denominato “Versamento IVA – Immissione in consumo dei prodotti dal deposito fiscale o estrazione dal deposito di un destinatario registrato – art. 1, comma 937, legge n. 205/2017”.

Il codice tributo 6044 dovrà  essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. 

Dovranno anche essere indicati:

nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto per conto del quale èffettuata l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato;

nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del deposito del destinatario registrato unitamente al codice identificativo “64”, da indicare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

nel campo “tipo”, la lettera “R”;

nel campo “elementi identificativi”, il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato;

nel campo “codice”, il codice tributo;

nel campo “anno di riferimento”, l’anno di immissione in consumo dal deposito fiscale o di estrazione dei prodotti dal deposito del destinatario registrato.

I campi “codice ufficio” e “codice atto” non dovranno essere valorizzati.

Se il versamento sia effettuato dal gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato come responsabile in solido dell’IVA non versata, in sede di compilazione del modello F24 ELIDE il codice tributo “6044” si troverà  in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e sarà  necessario riportare

nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto per conto del quale èffettuata l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato;

nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del deposito del destinatario registrato, titolare del conto di addebito, unitamente al codice identificativo “50”, da indicare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.

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