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Nuove regole IVA nei trasporti pubblici

autobus

Anche il settore dei trasporti pubblici urbani si adegua al regime monofase, già  previsto per l’editoria.

Il Ministero delle Finanze ha infatti emanato il decreto attuativo delle modifiche apportate dal legislatore all’articolo 74 del Testo Unico sull’IVA, che contiene norme sparse sull’applicazione dell’imposta in alcuni settori particolari.


Percià², cosଠcome per libri e giornali èl’editore che deve versare l’imposta calcolandola sul valore finale della vendita al pubblico del prodotto, mentre nei vari passaggi commerciali la cessione èsclusa dall’imposta (già  assolta definitivamente “a monte”), ora il medesimo sistema si applica anche per i biglietti di autobus, tram e metropolitana, nonchè per un altro ambito correlato, quello delle soste a pagamento nelle famigerate “strisce blu”.


Il nuovo regime entrerà  in vigore il prossimo primo ottobre: èil gestore del servizio di trasporto o dell’autoparcheggio che, scorporando il valore dell’imposta dal prezzo di vendita del biglietto al consumatore finale, ètenuto a versarlo integralmente all’Erario; l’onere del tributo, tuttavia, ricade di fatto e integralmente sul consumatore finale, sebbene costui non se ne possa accorgere immediatamente giacchè il biglietto (come il documento di sosta) non contiene alcuna indicazione sull’imposta.

Una particolarità  si ha perಠnell’ipotesi di trasporti esenti da IVA (art. 10). Anche i compensi destinati agli intermediari sono normalmente assorbiti nel regime monofase, ma laddove il trasporto èsente, allora toccherà  allo stesso intermediario calcolare il valore dell’imposta sul proprio aggio e auto-fatturare il proprio compenso secondo l’ormai collaudata tecnica dell’inversione contabile, o reverse-charge.

L’ammontare globale dei corrispettivi dovrà  essere rilevato dall’esercente sui registri IVA entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.