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Dubbi di costituzionalità  sul raddoppio dei termini di accertamento

Una norma fiscale particolarmente controversa introdotta dal D.L. 223/2006 riguarda il raddoppio dei termini di accertamento fiscale in particolari situazioni.
Normalmente, infatti, una procedura di accertamento puಠessere avviata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui èstata inviata la dichiarazione, o del quinto in caso di dichiarazione omessa o nulla.
Il citato decreto, tuttavia, ha stabilito che tali termini sono raddoppiati nell’ipotesi di denuncia per reati tributari (ma non per semplici illeciti amministrativi).


La commissione tributaria provinciale di Napoli, dovendo giudicare in una controversia fra un contribuente e la locale Agenzia delle Entrate, ha sollevato il caso davanti alla Corte Costituzionale; secondo i giudici, infatti, esiste il fondato rischio di una posizione impari del cittadino di fronte allo Stato dal punto di vista del diritto di difesa.

Immaginiamo, infatti, che alla scadenza del quarto o quinto anno il contribuente cestini tutti i suoi documenti contabili, com’ nel suo diritto; successivamente, perà², l’avvio di un’azione penale (alle cui responsabilità  magari il contribuente èperfino estraneo) potrebbe portare il medesimo a subire un accertamento senza aver niente in mano con cui difendersi.

La legge, d’altronde, non impone in alcun modo che l’azione penale sia avviata prima che scadano gli ordinari termini di accertamento fiscale, cosicchè la situazione dipinta ètutt’altro che improbabile.


Esiste poi un altro dubbio posto in luce dai giudici partenopei: il D.L. 223/2006 avrebbe dovuto avere effetto solo per i periodi d’imposta in corso e futuri alla data di entrata in vigore del decreto stesso; invece, il decreto attribuisce validità  alla norma sul raddoppio dei termini ai periodi d’imposta di cui, nel 2006, non erano ancora scaduti tali termini, cogliendo quindi completamente di sorpresa i contribuenti per gli evidenti effetti retroattivi.

Fonte: Il Sole 24 Ore