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Dichiarazione precompilata, l’invio possibile fino al 23 luglio

Slitta dal 7 al 23 luglio il termine per l’invio del 730 precompilato. La proroga, già  concessa a Caf e professionisti che al 7 luglio hanno trasmesso almeno l’ottanta per cento delle dichiarazioni, tiene conto della necessità  di agevolare i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione.

Potremmo dire che questo “incubo” èquasi giunto al termine ma l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26 del 7 luglio, risponde ancora alle domande riguardanti la dichiarazione precompilata, poste nel corso dell’evento “Forum730” del 30 giugno scorso, organizzato da Il Sole 24ore. Rispetto al primo quesito abbiamo già  detto tutto.

Altri chiarimenti, sempre presenti nella circolare, riguardano la delega fiscale e il visto di conformità  che Fiscooggi riassume in questo modo:

Altro punto chiarito riguarda la delega per l’accesso alla precompilata a un Caf o a un intermediario: l’Agenzia precisa che essa ha validità  annuale e puಠessere conferita, unitamente a una copia del documento di identità  del delegante, sia in formato cartaceo che elettronico. La delega puಠessere sottoscritta elettronicamente ma ènecessario che il delegante si identifichi, attraverso le credenziali rilasciate dalla sua azienda per l’accesso alla rete interna ovvero attraverso una firma avanzata, qualificata o digitale, o tramite Pec-Id.

Il visto di conformità  sul modello 730, chiarisce l’Agenzia, non rileva ai fini degli adempimenti dichiarativi relativi al quadro RW pertanto, l’omessa o tardiva presentazione di questo quadro non puಠessere imputata all’intermediario che ha apposto il visto ma al contribuente inadempiente.

L’intermediario che ha posto il visto di conformità  non èresponsabile se il contribuente ha trasmesso, tramite l’intermediario stesso, una dichiarazione nella quale sia stato riportato un credito che, a seguito di un successivo controllo ai sensi del 36-bis, sia stato rilevato errato a causa dell’omesso versamento degli acconti relativi all’anno precedente. Caf e professionisti sono tenuti, infatti, a verificare esclusivamente i versamenti dell’anno in corso e l’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente.