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Dichiarazione correttiva errori modello TR

Qualora in sede di liquidazione periodica dell’Iva sorga in capo al contribuente un credito, poichè l’imposta a debito risulta minore dell’imposta a credito, questo puಠessere utilizzato per compensare l’imposta a debito dei successivi periodi (compensazione verticale).

Tuttavia, una situazione particolare si verifica nel caso in cui il credito sia superiore a 2.582,28 euro e qualora ricorra una delle seguenti condizioni:


– aliquota media sulle operazioni passive superiore a quella sulle operazioni attive, maggiorata del 10%;
– operazioni imponibili superiori del 25% del volume d’affari;
– acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, esclusi i beni e i servizi acquistati per studi e ricerche, di ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili effettuati nel trimestre;
– prevalenza di operazioni non soggette all’imposta per mancanza del presupposto di territorialità .

In tal caso, infatti, il contribuente puಠchiedere tramite apposita istanza l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, di altre imposte o contributi (cosiddetta compensazione orizzontale). L’istanza deve essere trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite modello Iva TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Qualora in sede di compilazione di tale modello il contribuente commetta degli errori, la correzione puಠavvenire esclusivamente mediante la presentazione di una nuova istanza prima della scadenza del termine di presentazione, ossia compilando e trasmettendo nei termini un nuovo modello compilato in tutte le sue parti.