A partire dal dodicesimo riquadro del Modello S1, l’attenzione si sposta sulla struttura organizzativa dell’ente.
Nel Riquadro n. 12 occorre indicare il numero dei soci o consorziati. Sono presenti righi differenti destinati ai diversi tipi di società o consorzi, ognuno con le sue peculiarità (per esempio, per le Sas bisogna distinguere fra accomandatari e accomandanti).
Le informazioni di tipo anagrafico relative ad ogni singolo socio nonchè quelle riferite alla dimensione delle partecipazioni sono da inserirsi in altrettanti documenti allegati (gli Intercalari P o S, che esamineremo successivamente).
La compilazione del Modello S1 prosegue con i due riquadri dedicati ai conferimenti. L’obbligo di effettuarli ricade solo sulle società o sui consorzi, per cui gli altri enti sono esonerati dal compilare i due campi.
L’ottavo riquadro, in particolare, concerne il capitale sociale (se società di capitali) o il fondo consortile (se consorzio). Escludendo imprese particolari per cui sono fissati importi molto rilevanti (per esempio le banche), nella generalità dei casi il capitale sociale minimo ammonta a € 120.000 per le società per azioni e in accomandita per azioni, e a € 10.000 per le società a responsabilità limitata.
Per quanto concerne i consorzi, invece, la legge impone l’istituzione di un fondo consortile, senza tuttavia specificarne l’ammontare minimo, probabilmente per una svista del legislatore.
All’atto della costituzione, occorre che i soci versino concretamente almeno il 25% delle rispettive quote di capitale. Nell’ottavo riquadro, dunque, occorrerà indicare l’ammontare del capitale sociale deliberato, di quello sottoscritto e di quello effettivamente versato.
La compilazione del Modello S1 prosegue con il quinto riquadro, dedicato all’indicazione della sede legale, cosଠcome definita all’interno dell’atto costitutivo dell’ente.
In coda al riquadro èrichiesto esplicitamente di specificare se in essa sono ubicati gli “uffici direttivi, amministrativi ègestionali dell’impresaâ€; in caso di risposta negativa, occorrerà allegare un Modello UL con la segnalazione della sede effettiva.
L’indicazione della sede legale, oltre ai dati pi๠intuitivi (città , via ecc.), comprende anche la meno scontata specificazione dello Stato – utile soprattutto nel caso di compilazione da parte della filiale italiana di una società straniera – e dei recapiti di telefono, mail e fax.
Oltre alla fondamentale indicazione dell’atto da registrare, il preambolo del Modello S1 richiede anche altre due informazioni.
Prima di tutto, l’istanza di registrazione, con l’indicazione di nome, cognome e funzione del richiedente.
In merito alla funzione, va detto che l’obbligo di richiedere la registrazione ricade su soggetti solitamente individuati dalla legge; per esempio, la registrazione della nascita di una Srl deve essere eseguita a cura del notaio che ha redatto l’atto costitutivo.
Una volta conclusa l’analisi del Modello I1 riservato all’iscrizione nel Registro delle Imprese per le imprese individuali, èora di vedere l’analogo Modello S1, destinato a ogni altro soggetto differente che esercita attività di impresa.
L’elenco èvasto: si va dalle società di persone a quelle di capitali, dalle cooperative agli enti pubblici economici, dai consorzi ai G.E.I.E. e a ogni altro ente commerciale indipendentemente dalla forma giuridica adottata.
Nel discorso non rientrano, perà², gli enti non commerciali, e cioègli organismi diversi dalle società per i quali l’esercizio di un’attività di impresa assume un carattere secondario.
Con la puntata di oggi si conclude la compilazione del Modello I1 relativo all’avvio dell’attività da parte dell’impresa individuale.
Il diciottesimo riquadro richiama un adempimento preliminare riservato agli esercenti attività di commercio al dettaglio: tutti i dettaglianti, infatti, sono tenuti ai sensi del D.Lgs. 114/1998 a presentare una comunicazione alle autorità comunali in merito all’apertura dell’esercizio.
Nel Modello I1 occorre indicare la data di tale comunicazione, la superficie espressa in metri quadrati del locale utilizzato e la categoria di beni venduti (alimentari, non alimentari, entrambi).
Il riquadro èovviamente da tralasciare per gli imprenditori che non operano nella vendita al dettaglio. Il Riquadro n. 19, infine, èdestinato ad accogliere i dati anagrafici di eventuali ausiliari dell’imprenditore: l’institore e il procuratore.
I riquadri successivi del Modello I1 sono molto intuitivi e si compilano abbastanza rapidamente.
Nel Riquadro n. 12 va indicato l’importo complessivo che si prevede di investire nell’impresa, purchè l’attività esercitata sia – anche in via non esclusiva – di tipo commerciale.
Non ènaturalmente richiesto di indicare la cifra esatta fino al centesimo: èsufficiente un grado di approssimazione al migliaio di euro.
Va anche detto che questo dato ha un’importanza obiettivamente minore: èdifficile ipotizzare la contestazione di una violazione se la previsione risultasse errata, a meno che la differenza non sia spropositata.
Nei successivi due riquadri del Modello I1 – solitamente alternativi fra loro – la descrizione dell’attività diviene pi๠analitica rispetto alla pi๠sintetica indicazione offerta con il codice attività nel settimo riquadro, visto in precedenza.
Il Riquadro n. 8, infatti, ècostituito da righe libere nelle quali descrivere con sufficiente grado di dettaglio l’attività svolta, nell’ipotesi che essa sia di tipo commerciale.
Se invece essa èagricola, occorre far riferimento al Riquadro n. 9.
Nel quinto riquadro del Modello I1, occorre dare conto della sede dell’impresa. Con “sede†si fa sempre riferimento al luogo effettivo di esercizio dell’attività dell’impresa.
Laddove l’attività fosse esercitata in pi๠luoghi, occorre identificare il luogo principale, e compilare il Modello UL per indicare le altre.
Nell’indicazione della sede bisogna fornire l’indirizzo completo e possibilmente – ma non obbligatoriamente – anche altri dati utili come telefono, fax, sito web e indirizzo di posta elettronica.
Proseguendo nella compilazione del Modello I1, occorre prestare attenzione al quarto riquadro, dove occorre indicare la ditta che si intende impiegare.
Questa èdefinita come la denominazione con cui l’impresa si presenta nei confronti dei terzi, e che dovrà comparire nelle fatture e in ogni altro documento emesso o riferito all’impresa.
La ditta deve essere caratterizzata da verità e novità .
Il principio di verità comporta che in essa compaia almeno il cognome, o la sigla dell’imprenditore.
Superato lo scoglio del riquadro preliminare, èpossibile ora affrontare i singoli e numerosi riquadri di dettaglio contenuti nel Modello I1.
Nel primo di essi, l’imprenditore individuale deve indicare i propri dati anagrafici, fra cui la partita IVA.
In merito a quest’ultima, la compilazione di questo rigo èimmaginabile solo nell’ipotesi che essa sia stata rilasciata prima dell’iscrizione al Registro delle Imprese, evento che con la Comunicazione Unica dovrebbe divenire un’ipotesi molto rara (riferita, ad esempio, ai liberi professionisti che in un secondo momento divengono imprenditori).
Per compilare il riquadro generale posto in apertura del modello I1, occorre effettuare un rapido excursus su alcune definizioni offerte dal nostro codice civile.
L’art. 2082 definisce l’imprenditore come colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di serviziâ€.
Senza entrare nei dettagli dottrinari – cosa che richiederebbe ben altro spazio – diciamo che sulla base dell’attività l’imprenditore èda intendersi o come agricolo (art. 2135) o come commerciale (art. 2195).
Dopo aver affrontato le problematiche di carattere pi๠generale, iniziamo a vedere nella sostanza il contenuto informativo da indicare nel modello di iscrizione di una nuova attività presso il Registro delle Imprese.
Come già accennato, per le ditte individuali si utilizza il modello I1, mentre per gli enti si impiega il modello S1.
Iniziamo, innanzitutto, dal modello I1, composto da un riquadro preliminare e diciotto differenti riquadri di dettaglio.
La storia del Registro delle Imprese èlunga e travagliata.
Previsto dal Codice Civile già nel 1942, èdivenuto operativo solo nel 1993, con affidamento della sua gestione alle Camere di Commercio.
Il Registro si compone di una sezione ordinaria, destinata alle generalità delle imprese individuali e societarie, agli enti pubblici economici, ai consorzi e agli enti diversi svolgenti attività commerciale in via esclusiva o prevalente.
Dopo aver effettuato una disamina generale sulla Comunicazione Unica, ègiunto il momento di esaminare nei dettagli i singoli moduli di iscrizione di cui questa Comunicazione si compone, iniziando ad analizzare gli adempimenti destinati alla Camera di Commercio.
Va precisato che i diversi software di compilazione normalmente non riproducono passo passo i singoli quadri che successivamente risulteranno sui moduli stampati.
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