L’ottavo riquadro, in particolare, concerne il capitale sociale (se società di capitali) o il fondo consortile (se consorzio). Escludendo imprese particolari per cui sono fissati importi molto rilevanti (per esempio le banche), nella generalità dei casi il capitale sociale minimo ammonta a € 120.000 per le società per azioni e in accomandita per azioni, e a € 10.000 per le società a responsabilità limitata.
Per quanto concerne i consorzi, invece, la legge impone l’istituzione di un fondo consortile, senza tuttavia specificarne l’ammontare minimo, probabilmente per una svista del legislatore.
All’atto della costituzione, occorre che i soci versino concretamente almeno il 25% delle rispettive quote di capitale. Nell’ottavo riquadro, dunque, occorrerà indicare l’ammontare del capitale sociale deliberato, di quello sottoscritto e di quello effettivamente versato.