
L’istituto di previdenza sociale, in particolare, ha risposto ad un quesito riguardante un amministratore di società  iscritto alla gestione separata nei cui confronti, in relazione agli anni 2011 e 2012, la società  ha versato contributi sull’intero compenso, superando cosà ¬ il massimale annuo, trovando perà ² sull’estratto conto Inps un accredito contributivo ridotto rispetto all’ammontare del versamento e pari al massimale contributivo.
L’amministratore, inoltre, ha un’anzianità  contributiva accreditata anteriore al 1° gennaio 1996, ossia anteriore alla data di istituzione della gestione separata. La società  ha quindi chiesto all’Inps se nei confronti dell’amministratore debba procedersi senza applicare il massimale contributivo, in virtà ¹ di quanto previsto nella circolare Inps n. 42/2009, secondo cui la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualunque gestione pensionistica obbligatoria comporta la non applicazione del massimale contributivo.
La risposta dell’Inps èstata perà ² negativa. L’istituto ha infatti affermato che, con riferimento alla gestione separata, il dm n. 281/1996 precisa che il contributo annuo non puà ² superare complessivamente il 10% del massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Al contempo, l’Inps ha inoltre sottolineato che la circolare n. 42/2009 riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle rispettive casse di categoria, ma non i lavoratori iscritti alla gestione separata.
Pertanto, ha concluso l’Inps, i contributi eccedenti il massimale non possono in nessun caso essere utilizzati ai fini pensionistici e l’eventuale domanda di rimborso riguardante la parte di versamento che eccede il massimale andrà  accolta per 1/3 a favore del collaboratore e per i restanti 2/3 a favore del committente.