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Disoccupazione e prestazione occasionale

Proprio ieri abbiamo avuto modo di osservare un esempio di contratto di collaborazione occasionale utile a sancire un rapporto di lavoro con pagamento in ritenuta di acconto.

Molte persone che percepiscono l’indennità  di disoccupazione dopo essere state licenziate hanno bisogno di sapere cosa fare qualora si trovino nelle condizioni di eseguire un’opera tramite prestazione occasionale.



L’INPS eroga l’indennità  di disoccupazione a tutti i licenziati che abbiano lavorato almeno 12 mesi nell’ultimo biennio e che siano iscritti all’INPS da almeno due anni. L’indennità  viene erogata per 8 mesi per i disoccupati sotto i cinquantanni, e per 12 mesi a quelli ultracinquantenni. E’ perಠchiaro che l’INPS sia nella facoltà  di sospendere l’erogazione dell’indennità  di disoccupazione ordinaria qualora l’assistito compia un lavoro, o meglio, una qualsiasi attività  lavorativa.

Con questo si evince che se il disoccupato decide di compiere un’attività  di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione noto anche come prestazione o lavoro occasionale, ènecessario avvisare l’INPS al fine di sospendere l’erogazione per il periodo di lavoro che ricordiamo non puಠsuperare i 30 giorni continuativi e non deve superare i 5000 euro di fatturato.