
Puಠperಠavvenire che un terzo intenda divenire socio in un secondo momento, apportando nuovi conferimenti, o che un vecchio socio intenda lasciare e vendere o donare la propria quota ad un terzo.
Puಠperಠavvenire che un terzo intenda divenire socio in un secondo momento, apportando nuovi conferimenti, o che un vecchio socio intenda lasciare e vendere o donare la propria quota ad un terzo.
Come già descritto abbondantemente, ogni socio ha in linea teorica il diritto ad amministrare la società in forma disgiuntiva e a rappresentarla, salvo che l’atto costitutivo non preveda soluzioni differenti.
Le Snc sono tenute a registrare l’atto costitutivo entro i trenta giorni successivi alla sua stipulazione (ed entro lo stesso termine devono iscrivere ogni successiva modifica), e perchè l’atto sia registrabile occorre che sia redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata.
Va infatti specificato che i nuovi soci della Snc rispondono illimitatamente e solidalmente con gli altri per tutti i debiti pendenti, inclusi quelli sorti prima del loro ingresso in società . Chi invece fuoriesce dalla società (per cessione della quota o altri motivi) continuerà a rispondere dei debiti societari sorti fino al momento in cui tale fuoriuscita non èpubblicata sul registro delle imprese.