Rifiuto proposte di lavoro o trasferimento, cosa succede alla NASpI. Variabili da prendere in considerazione.
L’indennità di disoccupazione che oggi va sotto il nome di NASpI e che è in vigore dal primo maggio 2015 al posto dell’ASpI, ha portato l’INPS a pubblicare una serie di chiarimenti sul trattamento, in particolare rispetto alla compatibilità della prestazione. Tutto è nella circolare 142/2015. Nella circolare in questione l’INPS si occupa di diversi aspetti, per esempio della compatibilità della NASpI con lo svolgimento del lavoro accessorio, di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e con l’espletamento dei cariche pubbliche elettive e non elettive.
> Dal 15 luglio procedura definitiva INPS online per le domande di NASpI
Il caso che vogliamo prendere in esame è quello del rifiuto di trasferimento del lavoratore. A riguardo l’Istituto nazionale di previdenza sociale scrive:
La cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale – in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione.
Per quanto riguarda invece un eventuale rifiuto del posto di lavoro, l’INPS precisa:
In ordine al mantenimento della prestazione, per effetto del combinato disposto di cui ai commi 41 e 42 dell’art.4 della legge n.92 del 28 giugno 2012, il rifiuto da parte del lavoratore di partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua non costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione laddove le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Viceversa il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua in un luogo che dista entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione, con decorrenza dal verificarsi dell’evento interruttivo che la determina