Dipendente licenziato? C'è una proposta d'indennizzo ma il Ministero del Lavoro ha spiegato in una nota qualche dettaglio sulla normativa
L’offerta di conciliazione al lavoratore licenziato introdotta dal Jobs Act è obbligatoria nel caso in cui l’azienda proponga l’accordo al dipendente. Ecco quali sono i chiarimenti del ministero rispetto a questo caso specifico.
In una nota del Ministero del lavoro si spiega che comunicare l’offerta di conciliazione in caso di licenziamento di un dipendente è obbligatorio soltanto se è l’impresa che propone l’accordo. E rispetto alla comunicazione le indicazioni del ministero sono le seguenti:
I datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:
– i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l’iscrizione all’albo a norma dell’art. 9 della legge citata;
– gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
– i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;
– le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 6 della Legge 28 novembre 1996, n. 608; le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 11 dicembre 2002, n. 297;
– le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
– i consorzi e gruppi di imprese, di cui all’art. 31 Dlgs. 276/2003, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.