
Lo scopo delle nuove norme è quello di temperare alcune iniquità che si erano manifestate secondo la normativa previgente.
Per quanto riguarda le spese di giudizio, le norme preesistenti prevedono che ogni parte intervenuta nel processo anticipa la propria quota di spese e poi il soccombente è chiamato a rimborsare la controparte (su richiesta di quest’ultimo). Sennonché, è emerso che i giudici tendono con grande frequenza a dichiarare le spese fra le parti compensate a vicenda, magari con motivazioni generiche e ingiustificate.
Secondo la nuova legge, la compensazione delle spese è consentita solo se entrambe le parti sono soccombenti (in tutto o in parte) oppure qualora vi siano “gravi ed eccezionali ragioniâ€: questa dicitura dovrebbe impedire abusi, che spesso finiscono per vessare il comune cittadino.
In merito alle liti temerarie, è ora stabilito che, se l’azione o la resistenza di una delle parti si basa su motivi palesemente infondati, non solo costui è chiamato a rimborsare i danni concretamente subiti dalla controparte ma può anche essere condannato dal giudice a pagarle anche un’ulteriore somma a titolo di risarcimento; l’entità di tale risarcimento è stabilita dal giudice in via equitativa.
È da notare che la norma sulle spese di giudizio è applicabile anche nei processi tributari, mentre è controverso se il discorso valga anche per le liti temerarie.