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Conciliare vita e lavoro, le novità  pi๠importanti

Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n.80 attua la delega prevista dalla Legge n.183/2014 per facilitare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.Non èuna vera e propria novità  ma si tratta di un intervento di rivisitazione della normativa già  esistente (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità  e della paternità ) con l’obiettivo di ampliare il campo di applicazione delle norme esistenti ai soggetti sinora esclusi (lavoratori autonomi e parasubordinati), attuando cosଠun’universalizzazione delle tutele previste per la genitorialità , in linea con le pi๠recenti pronunce della Corte Costituzionale.

Ecco le novità  introdotte dal Decreto n. 80/2015​, ovvero le modifiche sul testo unico della maternità  e paternità : il Decreto Legislativo n.151/2001 dopo il 25 giugno 2015:

  • l’astensione obbligatoria non goduta a causa di parto prematuro potrà  essere fruita dalla lavoratrice madre dopo la nascita del bambino, anche nel caso in cui ciಠcomporti il superamento dei cinque mesi previsti (nuovo articolo 16 del D. Lgs. n.151/2001);
  • il congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) potrà  essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma 1), lଠdove la precedente norma prevedeva la soglia dell’ottavo anno;
  • la scelta tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale èora consentita al lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nuovo articolo 32, comma 1 ter);
  • sono ridotti i tempi di comunicazione per la scelta della modalità  di fruizione del congedo parentale: il datore di lavoro dovrà  essere informato con un preavviso di almeno cinque giorni (non pi๠quindici), ridotti a due qualora si richieda la fruizione ad ore (nuovo articolo 32, comma 3);
  • il limite entro il quale il congedo parentale dà  diritto a una indennità  pari al 30% della retribuzione èlevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anzichè ai primi 3 anni). Dai 6 ai 12 anni il congedo non èretribuito, ad eccezione dei lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria – per l’anno 2015 Euro 16.327,68), per i quali l’indennità  del 30% èprevista fino all’ottavo anno del bambino (nuovo articolo 34, commi 1 e 3).
  • èpossibile sospendere il congedo di maternità  in caso di ricovero del bambino, a condizione che la lavoratrice presenti un certificato medico che attesti l’idoneità  alla ripresa dell’attività  (articolo 16 bis);
  • l’indennità  di maternità  ècorrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro (nuovo articolo 24, comma 1).

Tali novità  si applicano, in via sperimentale, per il solo 2015: la possibilità  di fruirne per gli anni successivi èsubordinata all’entrata in vigore di ulteriori decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria.

Resta fermo che le dimissioni volontarie del genitore durante il primo anno di vita del bambino non prevedono obbligo di preavviso al datore di lavoro (nuovo articolo 55, comma 1).