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Assegno per congedo matrimoniale

Oltre agli assegni familiari e a quelli per il nucleo familiare, l’INPS prevede altre forme di sostegno alla famiglia italiana.
Una delle meno conosciute èdestinata a favorire il formarsi di una nuova famiglia: si tratta dell’assegno riconosciuto per il periodo del cosiddetto “congedo matrimoniale”, ossia la vacanza concessa al dipendente in occasione delle sue nozze e la cui durata èconcordata a livello sindacale.


L’assegno èattribuito agli operai e apprendisti in servizio da almeno una settimana prima del matrimonio (quindici giorni negli ultimi novanta per i lavoratori del settore marittimo), nonchè ad operai e marittimi che si sono dimessi proprio a causa di matrimonio. A determinate condizioni, la provvidenza èriservata anche agli appartenenti alle forze armate.

Se ambedue i coniugi vantano i requisiti di legge, entrambi hanno diritto all’assegno, la cui entità  èpari all’ultima retribuzione percepita prima delle nozze e commisurata a otto giorni di lavoro per i marittimi e a sette giorni per tutti gli altri beneficiari.

La domanda va presentata presso la sede INPS competente per territorio entro un anno dalla data della celebrazione; alla domanda va allegato il certificato di matrimonio.
L’assegno èrogato direttamente in busta-paga, e ovviamente il datore di lavoro verrà  poi risarcito dall’INPS.


Va detto che èconsentita (e largamente diffusa nella pratica delle aziende) l’anticipazione del beneficio da parte del datore stesso, nei sessanta giorni successivi alla data della cerimonia: in questo caso èrichiesto che la copia del certificato di matrimonio sia presentata allo stesso datore.

Occorre precisare, infine, che se il lavoratore non fosse iscritto all’INPS ma ad altro istituto previdenziale (per esempio, l’INPDAP) si applica la medesima disciplina in capo all’ente interessato.