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Valutazione dei rischi lavoratori minorenni

L’età  minima di ammissione al lavoro èfissata al momento in cui il soggetto ha terminato il periodo di istruzione obbligatoria, fermo restando il limite minimo di 15 anni.

Nei confronti dei lavoratori minorenni la legge prevede specifiche diposizioni che hanno l’obiettivo di garantire un livello pi๠elevato di tutela della loro salute. In particolare, in tema di sicurezza sul lavoro, l’art. 7 della Legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e in occasione di una qualunque modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la valutazione dei rischi.


Nel caso dei lavoratori minori di età , tale valutazione deve tenere in considerazione alcuni aspetti particolari, ovvero:
– lo sviluppo non ancora completo, la mancanza di esperienza e di consapevolezza riguardo ai rischi lavorativi;
– le attrezzature e la sistemazione nel luogo di lavoro;
– la natura, il grado e la durata dell’esposizione ad agenti chimici, biologici e fisici;
– la movimentazione manuale dei carichi;
– la sistemazione, la scelta, l’utilizzazione e la manipolazione delle attrezzature di lavoro, degli agenti, delle macchine, degli apparecchi e degli strumenti;
– la pianificazione dei processi di lavoro, lo svolgimento del lavoro e l’interazione sull’organizzazione generale;
– la situazione della formazione e dell’informazione dei minori.

In caso di lavoratori minori, inoltre, il datore di lavoro deve fornire anche ai loro genitori, o a coloro che esercitano la potesta genitoriale, le informazioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 81/08 (rischi per la salute e la sicurezza, procedure di primo soccorso, nominativi dei lavoratori addetti alle misure di emergenza, ecc.).