Home » Sospensione dal servizio e dalla retribuzione

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione èuna sanzione disciplinare prevista dall’articolo 7 della legge 300/1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori), il quale nello stabilire che, fermo restando quanto previsto dalla legge 604/1996, le sanzioni disciplinari non possono comportare un mutamento definitivo del rapporto di lavoro, dispone che la sospensione dal servizio non puಠdurare pi๠di dieci giorni.


La legge riconosce perಠai Contratti collettivi nazionali la possibilità  di regolare le singole fattispecie e le modalità  di applicazione, nel rispetto perಠdei limiti imposti dalla normativa. Ne deriva quindi che qualora il Contratto collettivo preveda la possibilità  che la sospensione duri oltre i 10 giorni, l’entità  della sanzione si riduce automaticamente nella misura massima stabilita dallo Statuto dei lavoratori.

Trattandosi di una sanzione pi๠grave rispetto al semplice rimprovero verbale, essa potrà  essere irrogata solo dopo che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che ne ha determinato l’applicazione.

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione rappresenta la sanzione pi๠grave prima del licenziamento, in tal caso il datore di lavoro èlegittimato a trattenere oltre che la retribuzione diretta anche le quote relative alle mensilità  supplementari.
Al riguardo Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di sospensione dal servizio al lavoratore deve ugualmente essere corrisposta la retribuzione in modo pieno qualora, a seguito di un giudizio penale, venga accertato che tale sanzione era ingiusta e quindi non addebitabile al dipendente.

Sempre la Corte di Cassazione ha ricordato che la sanzione disciplinare consistente nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione non deve essere confusa con la sospensione cautelare che il datore di lavoro dispone in presenza di gravi fatti e in attesa di accertamenti complessi.