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Pagamento stipendio in caso di insolvenza del datore di lavoro

In caso di mancato pagamento dello stipendio per insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore puಠchiedere che il pagamento delle mensilità  e degli altri crediti riguardanti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro gli vengano corrisposti dal Fondo di Garanzia, lo stesso che si occupa di garantire al lavoratore il pagamento del TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro e insolvenza del datore di lavoro.

Anche in questo caso, tuttavia, per poter ricorrere al Fondo di Garanzia ènecessario che l’azienda abbia avviato una procedura concorsuale, ovvero fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa.

MODELLO RICHIESTA INTERVENTO FONDO DI GARANZIA EREDI

Per poter ottenere dal Fondo il pagamento dei crediti relativi agli ultimi tre mesi èinoltre necessario che questi tre mesi rientrino nei dodici mesi che precedono la data della prima domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale.

TFR IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO

I crediti relativi agli ultimi tre mesi di lavoro che possono essere posti a carico del Fondo sono la retribuzione propriamente detta (stipendio), la tredicesima e le altre eventuali mensilità  aggiuntive, nonchè le somme dovute dal datore di lavoro per malattia e maternità . Al contrario, invece, non possono essere posti a carico del Fondo i crediti riguardanti l’indennità  di preavviso, l’indennità  per ferie non godute e l’indennità  di malattia a carico dell’Inps che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

Per poter chiedere il pagamento di tali crediti ènecessario scaricare e compilare apposito modulo di domanda (scaricabile tramite il link in fondo al post) e consegnarlo alla sede Inps territorialmente competente. In allegato al modulo èindicata anche la documentazione che occorre presentare.

Download modulo richiesta intervento Fondo di Garanzia