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Malattia nel contratto del commercio

Il contratto del commercio in vigore dal 1° gennaio 2011 e valido fino al 31 dicembre 2013 prevede una retribuzione differente a seconda del numero di giorni di malattia.

In particolare, al lavoratore dipendente assunto con un contratto di lavoro nel settore del commercio sarà  corrisposta il 100% della retribuzione giornaliera per i primi tre giorni; il 75% della retribuzione giornaliera nel periodo che va dal 4° al 20° giorno e il 100% della retribuzione giornaliera a partire dal 21° giorno, con integrazione a carico dell’Inps.


Oltre al numero di giorni di malattia, tuttavia, occorre considerare anche il numero di malattie di cui il lavoratore dipendente ha fruito nel corso dell’anno. Il 100% della retribuzione durante i primi tre giorni, infatti, spetta solo per le prime due malattie fruite durante l’anno solare: per la terza malattia al lavoratore dipendente viene corrisposta per i primi tre giorni una retribuzione pari al 66%, mentre per la quarta malattia, sempre in relazione ai primi 3 giorni di assenza, spetta una retribuzione pari al 50% di quella che avrebbe percepito se avesse svolto normalmente la sua attività  lavorativa. A partire dalla quinta malattia usufruita nel corso di un anno solare, il lavoratore non percepirà  nessuna retribuzione, tuttavia dovrà  ugualmente osservare l’orario di visita fiscale.

Esistono perಠdei casi in cui non si applica la disciplina che prevede una riduzione della retribuzione per i primi tre giorni a partire dalla terza malattia nel corso di un unico anno solare, ovvero: in caso di ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi; in caso di malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore ai 12 giorni; in caso di sclerosi multipla o progressiva e qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita; per tutte le malattia a partire dall’accertamento dello stato di gravidanza della lavoratrice.