L’Inps mette a disposizione un modulo per effettuare la denuncia di assunzione di un lavoratore domestico extracomunitario.
L’Inps mette a disposizione un modulo per effettuare la denuncia di assunzione di un lavoratore domestico extracomunitario. Tale modello è bene ricordare che deve essere obbligatoriamente utilizzato per effettuare la comunicazione del rapporto di lavoro domestico.
Il lavoratore domestico è infatti soggette alle assicurazioni sociali secondo quanto previsto nel D.P.R. n. 1403 del 31.12.1971 ai sensi dell’art. 1-ter della L. n. 102/2009. Il lavoratore extracomunitario deve infatti risultare denunciato allo Sportello unico per l’immigrazione.
Il datore di lavoro dovrà attenersi a ciò entro 24 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Sarà suo obbligo infatti quello di presentare una comunicazione per ogni lavoratore assunto all’Inps. Quest’ultimo provvederà poi a trasmettere i dati necessari per gli altri adempimenti ai Servizi competenti del ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Inail, nonché ai Servizi regionali.
Il modulo per a denuncia assunzione lavoratore domestico extracomunitario è articolato in 5 sezioni. E’ necessario secondo quanto previsto dalla legge compilare tutti i campi ad eccezione di quelli indicati con l’asterisco. Tale aspetto è regolato direttamente dall’art. 1 comma 783 legge 296/2006).
La compilazione può essere effettuata seguendo le note rilasciate dall’Inps, che recitano come segue:
- indicare il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Non sarà accettato un codice fiscale non riconosciuto dall’anagrafe tributaria
- da compilare soltanto se diverso dall’indirizzo di residenza
- compilare se il lavoratore svolge l’attività presso altra abitazione a disposizione del datore di lavoro
- indicare la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro
- indicare, alternativamente, colf o badante
- inserire il numero di ore settimanali, arrotondando gli eventuali decimali sempre per eccesso
- deve essere indicata, alternativamente, la retribuzione mensile o quella oraria concordata con il lavoratore comprensiva eventualmente della maggiorazione per vitto e alloggio ma senza la quota relativa alla tredicesima
- deve essere data risposta affermativa nei casi previsti dalla legge
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