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Sospensione cartella esattoriale pazza

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Il contribuente che ha ricevuto una cartella esattoriale pazza da parte di Equitalia ha la possibilità  di chiedere la sospensione della stessa seguendo una apposita procedura. Colui che riceve una cartella esattoriale che ritiene di non dover pagare per una serie di specifici motivi avrà  questa possibilità  grazie ad una norma introdotta all’interno della legge di stabilità  2013.

La richiesta della sospensione e l’ottenimento della stessa èregolato da una particolare procedura regolata passo da parte della legge e delle norme. Ovviamente la richiesta di sospensione della cartella esattoriale pazza puಠessere richiesta solo per una certa serie di motivi e deve seguire un iter ben definito.

Capita spesso, purtroppo, di ricevere la richiesta di pagamento di un debito che èstato già  estinto da parte nostra da parte di Equitalia. Il contribuente deve infatti perdere molto tempo per procurare al Fisco una serie di prove che dimostrino di avere già  adempiuto agli obblighi fiscali che vengono nuovamente richiesti per errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Esistono diversi casi specifici per cui èpossibile richiedere da parte del contribuente la sospensione della cartella esattoriale pazza inviata da Equitalia e quindi bloccare la procedura automatica che sarebbe stata messa in piedi da parte dell’agenzia di riscossione. Una delle procedure di sospensione èquella di tipo immediato.

La sospensione immediata della cartella esattoriale pazza puಠessere richiesta da parte del contribuente nel caso in cui le somme che vengono richieste da parte di Equitalia siano interessate da una serie di situazione, che sono in particolare rappresentate da:

  • prescrizione del credito prima della formazione del ruolo
  • decadenza del credito prima della formazione del ruolo
  • provvedimento di sgravio che èstato emesso da parte dell’ente creditore
  • sospensione amministrativa a carico dell’ente creditore
  • sospensione giudiziale a carico dell’ente creditore
  • sentenza che abbia stabilito un annullamento totale o parziale della pretesa dell’ente creditore; tali sentenze devono essere nell’ambito di un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte
  • un pagamento che èstato effettuato prima della formazione del ruolo