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Sଠal doppio buono pasto per i poliziotti privi di mensa

I buoni pasto sono un argomento molto discusso in questi giorni visto che dal primo luglio, in virt๠della Legge di Stabilità , sarà  aumentata  7 euro la soglia di esenzione sui buoni pasto elettronici. Una questione molto dibattuta in passato, perà², riguarda le forze dell’ordine. Ecco cosa devono sapere i poliziotti. 

Il buono pasto deve essere corrisposto sia se il lavoratore fa un turno che comporta che faccia la pausa pranzo in ufficio, sia nel caso in cui, anche tornando a casa, il trasferimento avvenga in un tempo lungo tale da non poter arrivare al proprio domicilio in tempo per la pausa pranzo.

Chiaramente si tratta di un benefit, che deve essere regolato da contratto o aggiunto e modificato a seguito di una contrattazione sindacale. Nel caso dei poliziotti si èarrivati in tribunale. Siamo nel 2013, appena due anni fa. La sentenza del Tar Lazio Roma sez. I quater n. 1431, depositata l’8 febbraio 2013, confermata da successive pronunce dello stesso, affronta un aspetto poco noto della normativa che regola il corpo di polizia e di polizia penitenziaria.

àˆ Â stato accolto il ricorso di alcuni poliziotti e guardie penitenziarie, prive di mensa, obbligatoria ex lege, cui non era stato corrisposta l’equivalente dovuta indennità  integrativa. Un folto gruppo di guardie citava in giudizio il Ministero di Giustizia per vedersi riconosciuto il diritto alla “corresponsione del buono pasto in misura doppia giornaliera” .

La Lettera Circolare del capo dipartimento DAP del 19/3/09 prevede che al personale (nello specifico della polizia penitenziaria) trattenuto in servizio per almeno 3 ore oltre il turno giornaliero di 9, spetti, in assenza di un servizio mensa, un ulteriore buono pasto, in misura non superiore a n.25 al mese, pi๠un’indennità  di disagio pari ad €.15,00 (nel 2010) nei limiti degli stanziamenti di bilancio.