I servizi scolastici integrativi e le spese di trasporto possono essere oggetto di detrazioni fiscali ma siccome la normativa non è chiara per tutti, sono sopraggiunti adesso i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Ecco cosa ha da dire l’Erario a riguardo.
Il punto di riferimento normativo è la Risoluzione n. 68/E/2016 con cui l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che possono essere detratte le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi tra i quali rientrano il pre e il post scuola ma anche l’assistenza al pasto.
In genere i costi sostenuti per la frequenza a scuola, a partire dal primo ciclo d’istruzione fino alla scuola secondaria di secondo grado, si possono detrarre dall’IRPEF fino ad un massimo di 400 euro all’anno per alunno o studente. Il discorso fatto fino a questo momento vale anche per i servizi integrativi che in genere sono offerti dal Comune o da altri soggetti diversi dalla scuola.
Quindi, tanto per essere chiari, si possono scaricare i costi della mensa che è prevista dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’Erario precisa che questi servizi, sono collegati alla frequenza scolastica anche se non sono forniti in orario extracurricolare.
Quello che non si può scaricare è il costo del trasporto scolastico che invece è a scelta delle famiglie per cui consentire che siano detratti questi costi sarebbe discriminare coloro che non possono o non vogliono usufruire del famoso bus. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.