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Chi puಠottenere la pensione di reversibilità 

Sui requisiti della pensione di reversibilità , quindi sulle persone che possono ereditare l’assegno del defunto, l’INPS ha fatto ancora maggiore chiarezza che in passato. Vediamo che eredita partendo dai quesiti di due lettori. 

Due nostri lettori pongono due casi analoghi: un fratello/sorella di mezz’età  che hanno sempre accudito un genitore, che non hanno un lavoro e percepiscono in un caso soltanto una piccola rendita immobiliare. Essendo disoccupati che si sono sempre dedicati all’assistenza dei genitori, possono usufruire della reversibilità ? La risposta ènegativa, stando a quello che si legge sul sito INPS:

I beneficiari

  1. il coniuge; il coniuge separato, purchè il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di separazione; se il coniuge èseparato con “addebito” (cioèper colpa), solo se ètitolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto; il coniuge divorziato, se ètitolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purchè il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di divorzio. Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’unica quota
    di reversibilità  tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato èstabilita dall’autorità  giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate. In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità , al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera. In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità  e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.
  2. i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti):
    • minori di 18 anni;
    • studenti di scuola media superiore di età  compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività  lavorativa;
    • studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività  lavorativa;
    • inabili di qualunque età  a carico del genitore deceduto.
  3. i nipoti, che la Corte Costituzionale ha equiparato ai figli legittimati includendoli tra i destinatari della pensione di reversibilità , purchè di età  inferiore ai 18 anni e a carico del dante causa, anche se non formalmente affidati allo stesso.
  4. i genitori(in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti):
    • con almeno 65 anni di età ;
    • non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
    • a carico del dante causa al momento del decesso.
  5. i fratelli celibi e le sorelle nubili (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori):
    • inabili al lavoro;
    • a carico del lavoratore defunto;

La condizione “a carico” si configura come uno stato di bisogno determinato dalla non autosufficienza economica e dal mantenimento abituale da parte del dante causa quando il superstite percepisce un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%