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Fondo di Solidarietà  Bilaterale alternativo dell’Artigianato

Fondo di Solidarietà  Bilaterale alternativo dell’Artigianato. Ecco come deve essere usato questo strumento.

Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL, hanno firmato un accordo interconfederale applicativo dell’accordo interconfederale 31 ottobre 2013 per la definizione delle risorse per l’avvio del Fondo di Solidarietà  Bilaterale alternativo dell’Artigianato (FSBA).

Con il decreto 9 gennaio 2015 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze l’attività  di FSBA per il settore artigiano va a regime. Vengono quindi stabiliti:

  • le disposizioni per determinare requisiti di professionalità  e onorabilità  dei soggetti preposti alla gestione dei Fondi;
  • i criteri e requisiti per la contabilità  dei Fondi;
  • le modalità  volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

La normativa di riferimento èla riforma del Lavoro Fornero che all’articolo  3, comma 4 della Legge (n. 92/2012), e successive modificazioni stabilisce che:

“Le organizzazione sindacali e imprenditoriali comparativamente pi๠rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di Solidarietà  bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale con la finalità  di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività  lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”.