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Licenziamento per giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo rappresenta un’ipotesi di licenziamento meno grave rispetto al licenziamento per giusta causa in quanto in questo caso il motivo che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro èmeno importante e quindi consente la prosecuzione limitata del rapporto di lavoro al periodo di preavviso.

L’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo èdisciplinata dall’art. 3 della Legge n. 604 del 1966, secondo cui questa fattispecie si realizza un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro (cosiddetto licenziamento per giustificato motivo soggettivo) oppure per motivi inerenti all’attività  produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell’attività  lavorativa (cosiddetto licenziamento per giustificato motivo oggettivo).


Esempi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo sono: l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro; minacce o percosse; reiterate violazioni del codice disciplinare di gravità  tale da condurre al licenziamento. Esempi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, invece, sono: licenziamento dettato dall’esigenza di ridurre i costi; la sopravvenuta inidoneità  fisica del lavoratore; l’impossibilità  di impiegare il lavoratore licenziato in un altro settore dell’azienda. Per espressa previsione normativa, invece, non costituisce ipotesi di licenziamento per giustificato motivo il trasferimento di azienda.

In questo caso, dunque, il datore di lavoro deve procedere al licenziamento mediante apposita lettera di licenziamento e dare al lavoratore il classico periodo di preavviso, oppure nel caso in cui voglia interrompere immediatamente il rapporto di lavoro deve corrispondere al dipendente l’indennità  di mancato preavviso.