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Contributi figurativi donatori di sangue e di midollo osseo

I donatori di sangue e di midollo osseo hanno diritto ad astenersi dal lavoro rispettivamente per l’intera giornata in cui effettuano la donazione di sangue e per le giornate necessarie ad effettuare il prelievo di midollo osseo, nonchè per quelle successive alla donazione di midollo osseo e che, in base a quanto stabilito dal certificato rilasciato dal medico competente, sono necessarie a consentire al lavoratore di ripristinare il suo stato fisico.

Durante questi giornate di astensione dal lavoro al lavoratore viene corrisposta a carico dell’Inps la normale retribuzione che avrebbe ricevuto se avesse prestato normalmente la sua attività  lavorativa.


CONTRIBUTI FIGURATIVI

Ne deriva quindi che per tali giorni il datore di lavoro non versa i contributi in quanto non deve erogare alcuna retribuzione, tuttavia in relazione a tali periodi il lavoratore ha diritto all’accredito dei contributi figurativi. I contributi figurativi, ricordiamo, altro non sono che dei contributi che vengono versati in assenza di effettivi versamenti e in presenza di determinati presupposti e che consentono al lavoratore di coprire dal punto di vista contributivo quei periodi di astensione dal lavoro durante i quali èstata percepita la normale retribuzione o una retribuzione ridotta.

PERMESSI RETRIBUITI DONATORI MIDOLLO OSSEO

In caso di donazione di sangue o di midollo osseo, dunque, ai lavoratori viene riconosciuto il diritto all’accredito dei contributi figurativi sulla base di quanto stabilito dall’art.8 della legge n.155 del 23 aprile 1981. Tale norma, in particolare, stabilisce anche che ai fini del calcolo di tali contributi viene presa in considerazione la media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i periodi in relazione ai quali vengono riconosciuti tali contributi oppure, se occorre far riferimento all’anno decorrenza della pensione, bisogna tener conto della media delle retribuzioni corrisposte nel periodo compreso fino alla data di decorrenza della pensione stessa. Da tale calcolo devono perಠessere escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno o pi๠eventi che danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa oppure percepite in forza di uno o pi๠trattamenti di integrazione salariale.