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Recupero IMU versata in eccesso èquasi impossibile

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Uno dei primi provvedimenti del Governo Letta èstata la sospensione della rata Imu di giugno 2013 fino al prossimo settembre, in attesa di una manovra estiva che riesca a reperire le risorse per eliminare l’imposta almeno sulla prima casa. Solo dopo alcuni giorni si ècapito chi non paga l’Imu a giugno 2013. Purtroppo a causa della grande confusione che si era creata l’anno scorso sul come si calcola l’Imu molti cittadini contribuenti hanno sbagliato a versare le rate delle imposte e hanno contribuito in eccesso. Adesso sorge il dubbio se sarà  possibile utilizzare questo credito di imposta per pagare l’imposta relativa all’anno 2013.

Molti contribuenti sperano infatti di poter usufruire di questa possibilità , ma le clausole del decreto sembrano chiudere a questa eventualità . In particolare l’articolo 1, comma 164, della legge n. 296 del 2006 prevede che il rimborso di quanto versato in eccesso, cioèdelle somme non dovute, deve essere esplicitamente richiesto dal cittadino contribuente entro cinque anni dall’errato versamento ed il Comune deve emettere il rimborso entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso. Nel caso dei comuni non sorgono particolari problemi per il rimborso, ma l’imposta IMU era nel 2012 suddivisa in due quote: una di competenza locale e una di competenza statale. La parte di imposta che èandata allo stato sarà  difficilmente rimborsabile, da quanto emerge dai primi accertamenti.

Un problema della norma inoltre èquello di capire a quale ente, se lo stato o il comune, al quale far pervenire la richiesta di rimborso. La legge n. 32 del 2013 specifica l’aspetto del rimborso. In particolare l’articolo 13, comma 11 della legge di stabilità  per l’anno corrente, prevede che l’accertamento e la riscossione dell’imposta siano svolto dall’ente locale, a cui spetta la maggior parte dell’imposta. Nelle norme perಠnon èancora ben specificato cosa fare nel caso dell’IMU e i dubbi aumentano.

Il ministero ha cercato di chiarire il punto con l’emissione della risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012, che ha previsto in via semplificativa la compensazione all’interno degli stessi anni di imposta. E’ stato infatti introdotto il principio di autocompensazione. In particolare questo principio èprevisto anche tra quota statale e quota comunale, nonostante ciಠche conta èla correttezza dell’ammontare complessivo dovuto nel corso dell’anno.

Non sarà  possibile la compensazione di imposta tra anni differenti, a causa del principio di autonomia di ogni annualità  di imposta. Resta quindi da sciogliere il nodo per coloro che hanno versato un IMU eccessiva nel corso dell’anno 2012, che ormai appartiene ad un anno di imposta non pi๠in corso. L’unica possibilità  pare che sarà  una compensazione di imposta autorizzata dal comune, anche se la situazione non èancora particolarmente chiara.