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I contribuenti minimi e i regimi incompatibili

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Il regime previsto per i contribuenti minimi èincompatibile con numerose altre ipotesi contabili e/o fiscali previste dalla legge per situazioni particolari. Ciಠsignifica che aderire ad uno di questi altri regimi speciali automaticamente comporta l’impossibilità  di far parte dei “minimi”.

Le circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno elencato nel dettaglio tutte queste ipotesi d’incompatibilità .


Non possono aderire al “forfettone” coloro che aderiscono ai regimi fiscali speciali previsti per le attività  agricole (sia quelle “principali” che quelle “connesse”), per l’agriturismo, per l’editoria, per le agenzie di viaggio, per le rivendite di beni usati e d’antiquariato, per le vendite all’asta, per le cessioni di documenti per il trasporto pubblico o per la sosta, per la gestione dei servizi di telefonia pubblica, per la vendita di sali, tabacchi e fiammiferi e per i servizi di giochi e intrattenimenti.


Il regime èpoi incompatibile con l’altro grande regime agevolato previsto oggi dal nostro ordinamento, quelle per le nuove iniziative d’impresa e di lavoro autonomo (L. 388/2000, art. 13), ma non èopzionabile nemmeno dai soggetti che operano nella compravendita di fabbricati o di mezzi di trasporto nuovi.

La legge, infine, stabilisce espressamente che l’adesione al regime dei “minimi” èpreclusa a chi, oltre alla propria attività , èanche socio di società  di persone o di società  a responsabilità  limitata, nonchè a chiunque non risieda in Italia.

Tutte queste incompatibilità , tuttavia, non devono sussistere per l’anno in cui si intende operare come contribuente minimo. Percià², essersi ritrovati in una delle situazioni elencate in un qualunque periodo di imposta precedente non costituisce causa ostativa.