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Compilazione modulo RW black list

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso ieri una circolare mediante la quale, in risposta ad alcuni quesiti posti dagli operatori, ha fornito alcuni chiarimenti inerenti alle comunicazioni black list. Nella stessa circolare, inoltre, sono stati anche chiariti alcuni dubbi in merito all’obbligo di compilazione del modulo RW nei movimenti dall’estero sull’estero.

A riguardo, in particolare, L’Agenzia ha chiarito che il trasferimento va considerato da estero su estero anche se l’operazione oltreconfine avviene all’interno dello stesso Stato. Anche in questo caso, quindi, l’operazione deve obbligatoriamente essere segnalata nella sezione III del modulo RW della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il movimento èstato effettuato.


Sempre in merito alla compilazione del modulo RW, la circolare precisa che vige l’obbligo di presentazione di tale modulo anche in capo ai soggetti che dispongono di attività  o beni detenuti all’estero ma che perಠnon ne sono titolari. Il caso citato come esempio nella circolare èquello del conto corrente con delega di firma, caso in cui il delegato deve necessariamente comunicare tutti i trasferimenti e i movimenti relativi al deposito in questione nel caso in cui abbia la facoltà  di prelevare autonomamente capitale. In caso contrario, ossia se opera esclusivamente su mandato e per conto dell’intestatario, non èsoggetto all’obbligo di compilazione del modulo RW.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito delucidazioni in merito agli obblighi in capo ai cosiddetti frontalieri, ossia coloro che sono a tutti gli effetti dei contribuenti italiani ma che svolgono la propria attività  lavorativa al di fuori del confine italiano e che per tale motivo sono spesso titolari di conti correnti all’estero, nel paese in cui lavorano. In questo caso l’obbligo di compilazione del quadro RW non sorge nel caso in cui al 31 dicembre dell’anno di imposta a cui si riferisce la dichiarazione il soggetto svolga la sua attività  lavorativa all’estero, dove ha lavorato per almeno 183 giorni durante l’anno di riferimento.