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Classificazione fiscale automezzi aziendali

Classificazione fiscale automezzi aziendali

Potrebbe essere molto interessante, se non addirittura utile o fondamentale, cercare di capire come lo Stato consideri e classifichi, dal punto di vista puramente fiscale, gli automezzi aziendali, in particolare le autovetture, ai fini della deducibilità  dei costi per un professionista titolare di partita IVA piuttosto che ai fini della deducibilità Â del reddito delle società  soggette ad IRES.

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Se, infatti, sino a non molto tempo era consuetudine classificare gli automezzi aziendali in base ai dettami del Codice Stradale, oggi le cose sarebbero leggermente cambiate e, come forse qualcuno saprà , le pi๠recenti normative avrebbero slegato il succitato codice dalle imposte dovute sulle autovetture aziendali.

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CLASSIFICAZIONE AUTOMEZZI AI FINI IRES

Ai fini IRES si definiscono come autovetture, come ampiamente specificato nell’art. 54 del Codice Stradale, tutti gli automezzi che non possono essere immatricolati come autocarri, autoveicoli carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o come un furgoni finestrati.

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CLASSIFICAZIONE AUTOMEZZI AI FINI IVA

Ben pi๠complicato il discorso legato alla deducibilità  dei costi per un professionista titolare di partita IVA  poichè, a partire del 2008, l’Italia si sarebbe dovuta adeguare alle normative europee in merito all’Imposta sul Valore Aggiunto.

Semplificando ai minimi termini, comunque, si potrebbe affermare come ai fini IVA potrebbe essere fatta una precisa distinzione solamente tra autoveicoli per il trasporto stradale di beni o persone, autoveicoli con massa inferiore alle 3,5 tonnellate e automezzi per il trasporto di massimo 8 persone.

Ricordiamo, infine, come l’immatricolazione di una qualsiasi autovettura come autocarro, per lo meno ai fini IVA, non sarebbe di per se stessa bastevole a garantire al professionista titolare di partita IVA la piena e totale deducibilità  dei costi sostenuti per l’acquisto e la manutenzione del mezzo strumentale.