Quanto costa avviare una SRL a un euro

Quanto costa avviare una SRL a un euro

Avviare una cosiddetta società  a responsabilità  limitata a un euro, ovverosia una società  semplificata a responsabilità  limitata piuttosto che una società  a responsabilità  limitata a capitale ridotto (le quali, come certamente saprete, potrebbe venir aperte da due o pi๠soci con un capitale sociale equivalente ad almeno un euro), non sarebbe nè estremamente economico nè, come avremo modo di appurare nei prossimi articoli dedicati a questo specifico argomento, particolarmente semplice.

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Differenza tra srls e srlcr

La società  a responsabilità  limitata semplificata (srls) e la società  a responsabilità  limitata a capitale ridotto (srlcr) sono due tipologie societarie di recente introduzione che hanno come scopo quello di rendere pi๠semplice e meno oneroso l’avvio di un’attività  di impresa mediante la costituzione di una società .

La principale differenza tra le due forme societarie riguarda l’età  dei soci. La srls, infatti, puಠessere costituita esclusivamente da soci aventi un’età  non superiore ai 35 anni, mentre tale limite non èprevisto per la srlcr.

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Costi e spese Srl a capitale ridotto

La società  a responsabilità  limitata a capitale ridotto nasce dall’esigenza di consentire ai soggetti che hanno compiuto i 35 anni di età , e che quindi non possono usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa che disciplina la società  a responsabilità  limitata semplificata, di poter comunque avviare un’attività  mediante la costituzione di una società  senza dover sborsare un’ingente cifra da imputare a capitale sociale.

In tal caso, infatti, il capitale sociale puಠanche essere pari ad un solo euro, mentre la soglia massima èfissata a 9.999,99 euro. La somma da imputare a capitale sociale deve essere versata per intero agli amministratori.

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Srl a capitale ridotto senza limiti di età 

Il ministero dello Sviluppo Economico nella nota datata 30 agosto 2012 ha chiarito che possono far parte di una Società  a responsabilità  limitata a capitale ridotto anche soci che hanno meno di 35 anni di età , ammettendo al contempo la formulazione ingannevole della normativa.

Il dubbio che tale tipologia di società  fosse preclusa agli under 35 era infatti sorto a fronte di quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, del Dl 83/202, secondo cui la società  a responsabilità  limitata a capitale ridotto puಠessere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età  alla data della costituzione.

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