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Per i documenti fiscali nessuna impronta nell’archivio digitale

L’Agenzia delle Entrate di recente ha spiegato che non esiste pi๠l’obbligo di comunicare al fisco l’impronta dei documenti fiscali, obbligo abrogato dal decreto ministeriale di giugno 2014 e valido anche per i documenti conservati precedentemente. 

àˆ stato abrogato l’obbligo di comunicare alle agenzie fiscali l’impronta dell’archivio informatico con l’obiettivo di estendere la validità  dei documenti fiscali conservati prima del 27 giugno 2014. In questa data èinfatti entrato in vigore il decreto ministeriale dell’Economia per le “Modalità  di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato il tutto con la risoluzione 4/E del 19 gennaio 2015, grazie anche alla risposta ad una richiesta di consulenza. Il dubbio sollevato riguardava l’interpretazione corretta del decreto ministeriale del giugno 2014. Da un lato, infatti, si elimina l’obbligo di impronta, dall’altro si stabilisce che le precedenti disposizioni si applicano comunque ai documenti fiscali già  conservati prima dell’entrata in vigore del decreto.

L’Agenzia delle Entrata ha spiegato che in effetti sembra quasi che resti l’obbligo di trasmissione dell’impronta dell’archivio informatico, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale. Poi perಠl’Agenzia precisa che una disposizione a riguardo era prevista in passato con l’obiettivo di estendere la validità  dei documenti informativi.

Ci sono stati perಠaltri interventi normativi come il DPCM del 30 marzo 2009 che ha esteso la validità  delle marche temporali da 3 a 20 anni. In questo modo si èsuperata la necessità  di estendere la validità  dei documenti fiscali informatici. Ne consegue l’abolizione dell’obbligo di comunicazione dopo l’ultimo decreto ministeriale.