Avviso Bonario: cosa fare (III)

Fino a pochi mesi fa, il pagamento degli importi richiesti nell’avviso bonario doveva avvenire integralmente entro trenta giorni perchè scattasse l’acquiescenza. Recentemente, perà², èstata introdotta la possibilità  di rateizzare queste somme in tante quote trimestrali di pari importo, versando dunque solo la prima rata entro il termine citato.

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Avviso Bonario: cosa fare (II)

Quando un contribuente, ricevuto un avviso bonario, sceglie di pagare quanto richiesto senza chiedere rettifiche, oppure dopo averle chieste e ottenute o respinte, entra in gioco il meccanismo cosiddetto della “acquiescenza”.

In pratica, questo significa che il contribuente riconosce la validità  delle pretese dell’Amministrazione Finanziaria e rinuncia ad ignorarla e ad attendere successivamente la cartella di pagamento, che potrebbe impugnare (l’avviso bonario, invece, non èimpugnabile).

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Avviso bonario: cosa fare (I)

In precedenza, laddove un controllo automatico oppure formale faceva emergere dei debiti d’imposta a carico del contribuente, questi (insieme alle sanzioni e agli interessi maturati nel frattempo) erano iscritti a ruolo e veniva inviata al contribuente una cartella di pagamento.

Se entro sessanta giorni egli non ottemperava, il ruolo consentiva di agire esecutivamente sul suo patrimonio perchè l’Erario trovasse soddisfazione mettendo i suoi beni all’asta, fatto salvo naturalmente il diritto del contribuente ad impugnare l’atto.

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