
Pertanto, ogni eventuale clausola volta ad impedire la cessione del contratto stesso contestualmente alla cessione dell’azienda èda considerarsi nulla.

Pertanto, ogni eventuale clausola volta ad impedire la cessione del contratto stesso contestualmente alla cessione dell’azienda èda considerarsi nulla.

Al riguardo la legge prevede che tale cessione possa avvenire anche senza il consenso del locatore, sempre che venga contestualmente ceduta anche l’azienda o l’impresa esercitata nel locale oggetto del contratto di affitto.

La legge 27 luglio 1978 n. 392 prevede che il conduttore non puಠsublocare totalmente l’immobile a lui concesso in locazione, ma puಠfarlo solo parzialmente previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere indicata la persona alla quale l’immobile viene sublocato, la durata del contratto e i vani sublocati. Questo sempre che il contratto di locazione non preveda esplicitamente l’impossibilità di procedere alla sublocazione dell’immobile.