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INPS Gestione Separata, onere contributivo, massimali per il 2016

Con la circolare n. 13 del 29 gennaio 2016, l’INPS ha definito per la Gestione Separata, le nuove aliquote contributive reddito per l’anno 2016. Si tratta di aliquote di computo e ne abbiamo già  parlato. Prendiamo ora in esame gli altri punti del documentoNella circolare, infatti, si parla anche di ripartizione dell’onere contributivo, compensi erogati il 12 gennaio 2016, minimali e massimali, nuovo tipo di rapporto Uniemens Committenti. In questo articolo prendiamo in esame tutti i punti eccetto il rapporto Uniemens.

Ripartizione dell’onere contributivo.

 Aziende committenti

Come ènoto, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente èstabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi e` in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.

Liberi professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo e` a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2015, primo e secondo acconto 2016).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2016

L’art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- à¨Â riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2015 (23,50 per cento per i titolari di pensione e per chi ègià  assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 30,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).

Massimale e Minimale

Massimale

Per l’anno 2016 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, èpari a € 100.324,00.

Pertanto, le aliquote si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2016 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, à¨Â pari a € 15.548,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali à¨Â applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:

– € 4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 27,72 per cento

– € 4.931,83 (di cui € 4.819,88 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 31,72 per cento.

Reddito minimo annuo

Aliquota

Contributo minimo annuo

€ 15.548,00

24%

€ 3.731,52

€ 15.548,00

27,72 %

€ 4.309,91 (IVS 4.197,96)

€ 15.548,00

31,72 %

€ 4.931,83 (IVS 4.819,88)

 Come à¨Â noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell’art. 2, comma 29, legge n. 335/95).