Il Decreto Interministeriale del 20 settembre 2011 e la nota del 28 novembre 2011 hanno introdotto alcune novità...

Le novità introdotte dal decreto, in particolare, consistono in una semplificazione della procedura di comunicazione in quanto prevedono l’utilizzo di un unico modello sia per le comunicazioni riguardanti l’inizio delle attività a catena sia per quelle necessarie al monitoraggio e alla rilevazione dei lavoratori che svolgono attività usuranti.
► MODELLO INPS LAVORI USURANTI
Per quanto riguarda le tipologie di lavoro usurante indicate nel decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (art. 1 comma 1 lettera c), ovvero i processi produttivi caratterizzati da una lavorazione a catena, la comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, mentre quelle relative al monitoraggio e alla rilevazione dei lavoratori che svolgono attività usuranti devono essere inviate entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all’anno precedente.
► PENSIONE ANTICIPATA LAVORI USURANTI
Nel modulo di domanda, ricordiamo, l’azienda deve necessariamente indicare la volontà di avvalersi del pensionamento anticipato, specificare i periodi durante i quali è stata svolta attività di lavoro usurante e allegare idonea documentazione.
La nota sopra citata, invece, vengono fornite le prime informazioni in merito alla compilazione del modello “LAV-US”, mediante il quale dovrà essere comunicata direttamente online l’esecuzione di lavorazioni o attività considerate dalla legge particolarmente faticose e pesanti.
GIOVANNI CUCINELLA 28 Febbraio 2012 il 00:12
Buonasera,
vorrei, con la presente, porVi alcune domande in merito alla comunicazione di monitoraggio annuale sui c.d. lavori usuranti, che i datori di lavoro sono obbligatoriamente tenuti ad inviare entro il 31 marzo di ogni anno.
Avrei, dunque, bisogno, se possibile, di alcuni chiarimenti sui seguenti aspetti:
1) i datori di lavoro che hanno inviato la comunicazione per le lavorazioni a catena, prevista con scadenza 31 luglio 2011, sono tenute a reinviarla entro il 31 marzo 2012?
2) l’individuazione dei datori di lavoro obbligati all’invio della comunicazione annuale di monitoraggio sui lavori usuranti come deve avvenire? Sulla base del codice Ateco attribuito al datore di lavoro, del CCNL applicato, oppure sulla base dell’effettivo svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività particolarmente usuranti, così come individuate dall’articolo 2 del D,M. 19 maggio 1999?
3) nel caso di datori di lavoro che nel corso dell’anno 2011 sono stati interessati da cessioni di azienda o di ramo d’ azienda, chi è obbligato all’invio della comunicazione annuale di monitoraggio sui lavori usuranti?Il datore di lavoro cedente, che era titolare di quei rapporti di lavoro per una parte dell’anno, oppure il cessionario?
3) A fronte delle situazioni, in cui, per effetto della cessione di un ramo d’azienda, esistono ancora entrambi i datori di lavoro (cedente e cessionario), e delle situazioni in cui la cessione d’azienda ha, invece, comportato la cessazione definitiva dell’attività, Vi chiedo chi (cedente o cessionario), in queste situazioni, deve effettaure l’usuale comunicazione.
RingraziandoVi anticipatamente della cortese e preziosa collaborazione che mi vorrete fornire al riguardo, Vi invio cordiali saluti.
Dott. Giovanni CUCINELLA.